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INCHIESTA LAST-BET. Confermata la piena responsabilità di Signori

La Corte di giustizia federale ha confermato la sentenza di primo grado nella quale veniva radiato a vita Giuseppe Signori…

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La Corte di giustizia federale ha confermato la sentenza di primo grado nella quale veniva radiato a vita Giuseppe Signori…

(foto Getty Images)

Nell’incontro del 15 marzo nello studio bolognese dei commercialisti Bruni e Giannone, a cui prese parte anche Beppe Signori, con Erodiani e Bellavista «si pongono le basi per dar vita ad una associazione finalizzata alla commissione di illeciti». È quanto si legge nelle motivazioni della Corte di giustizia federale che il 19 agosto ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva di fatto radiato, per il suo coinvolgimento nel calcioscommesse, l’ex capitano di Lazio e Bologna, respingendo così il suo ricorso. Le argomentazioni della difesa vengono definite dalla stessa Corte, «pretestuose e infondate».

Mentre viene riconosciuta «la piena responsabilità dell’incolpato». Per i giudici, il 15 marzo si posero le basi dell’associazione, perchè erano presenti «tutti i requisiti considerati dalla normativa» ed era «ben noto, in quel momento, al Signori lo status del Bellavista e quello di Erodiani, quali vincolati alla giurisdizione sportiva». Cioè che erano due tesserati, ai quali era proibito scommettere, anche legalmente. Ad incastrare Signori è, secondo la Corte, proprio il documento redatto da lui stesso («autore materiale») durante quell’incontro. Nel foglio, sequestrato poi nell’appartamento bolognese dell’ex calciatore, venivano poste le condizioni per giocare su Atalanta-Piacenza, considerando «già fatta», Benevento-Pisa. Per la Corte, il documento è «il frutto di una pattuizione articolata» e trova una ulteriore conferma della conclusione dell’accordo, dal ritrovamento, in una perquisizione nello studio dei commercialisti Bruni e Giannone, di tre assegni per 220.000 euro uno dei quali, emesso da Paoloni, per un importo di 50 mila euro. Come ha confermato Giannone davanti al Gip di Cremona, la Corte respinge pure l’eccezione presentata dalla difesa che sostiene che l’ex calciatore non è perseguibile, in quanto non tesserato. Circostanza vera, dicono i giudici. Tuttavia è allenatore professionista di prima categoria, dopo il corso concluso il 14 giugno 2010. Condizione sufficiente per essere giudicato: «Essersi sottratto da anni – si legge nelle motivazioni – al pagamento della quota di iscrizione non lo esime dall’essere assoggettato alla giustizia della Figc».

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