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Il Giudice Sportivo grazia Mancini: le decisioni post derby

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CORI DERBY MANCINI GIUDICE SPORTIVO – Ecco la decisione del Giudice Sportivo sui cori discriminatori avvenuti durante il derby e sull’episodio con protagonista Mancini dopo il fischio finale di Roma – Lazio.

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La decisione del Giudice Sportivo: solo multa per Mancini

Questa la decisione del Giudice Sportivo sul gesto di Mancini post derby: “Il Giudice Sportivo – si legge nella nota – ricevuta dalla Procura federale la documentazione richiesta da questo Giudice con C.U. n. 206 pubblicato in data odierna, comprensivamente degli atti dell’indagine aperta d’ufficio sugli eventi del post-gara e in particolare relativi al comportamento del calciatore Gianluca Mancini (Soc. Roma); delibera di sanzionare il calciatore Gianluca Mancini (Soc. Roma) con l’ammenda di € 5.000,00 per avere sventolato un vessillo offensivo nei confronti della tifoseria della squadra avversaria durante i festeggiamenti post-gara sotto la propria curva. Il Giudice Sportivo: dott. Gerardo Mastrandrea”. 

Derby, la nota del giudice sportivo sui cori discrimatori

“Il Giudice sportivo, letta la relazione pervenuta dalla Procura Federale; con riferimento ai cori di discriminazione razziale e religiosa, intonati dalle tifoserie delle società Roma e Lazio sia prima che durante la gara, riportati dettagliatamente nel medesimo rapporto della Procura Federale a partire dalle ore 16.44 del giorno della gara, assumono rilevanza, per dimensione e percezione segnalate dai rappresentanti della stessa Procura, i seguenti eventi intervenuti durante la gara:

– cori tifoseria Lazio (“Curva nord centrale”) di discriminazione razziale verso calciatore Soc. Roma Lukaku (1° e 28° min. primo tempo e 51° min. secondo tempo);

– coro tifoseria Lazio (“Curva nord – Distinti nord ovest+est”) di discriminazione razziale (di matrice religiosa) verso tifoseria avversaria (35° primo tempo);

– coro tifoseria Roma (“Curva sud centrale e laterale”) di discriminazione razziale verso calciatore della Soc. Lazio Guendouzi (22° secondo tempo).

Per le suddette manifestazioni, che non hanno comportato peraltro annuncio sonoro o interruzione della gara, si rende necessario apposito supplemento istruttorio da parte della Procura Federale, acquisendo in ogni caso una relazione dei responsabili dell’ordine pubblico. Si invita, inoltre, la Procura Federale a relazionare, a titolo di supplemento, in ordine ad eventuali ulteriori fatti avvenuti e comportamenti tenuti dai tesserati al termine dell’incontro “.

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