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COPPA ITALIA, la decisione del Giudice Sportivo sulla Curva Nord

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CURVA NORD FINALE COPPA ITALIA – Il Giudice Sportivo ha deciso di non predisporre la chiusura della Curva Nord nella finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. Lo si apprende dal comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Lega. L’avvocato Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, ha deciso dunque di ‘congelare’ la sanzione ai biancocelesti per un anno: la pena scatterà con sanzione raddoppiata alla prossima violazione. Di seguito il comunicato.

IL COMUNICATO – “(…) Letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che prima dell’inizio della gara, durante il primo ed il secondo tempo, ed al termine della gara, i sostenitori della società Lazio, assiepati nel settore “Terzo Anello Verde”, si rendevano responsabili nella quasi totalità (il 90% dei 4.049 occupanti), di ripetuti cori espressione di discriminazione razziale nei confronti dei calciatori del Milan Kessie e, in particolare, Bakayoko; considerato che i cori venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura, opportunamente posizionati anche in parti dell’impianto distanti dal Settore sopradetto; considerato che in base alla suddetta relazione tali comportamenti sono attribuibili alla tifoseria della società Lazio che nelle gare casalinghe occupa la “parte centrale in basso” del settore denominato “Curva Nord” dello Stadio Olimpico di Roma; ritenuto che, in ragione della loro dimensione e della percezione reale del fenomeno, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare; ritenuto, non di meno, che sussistono le condizioni per la concessione della sospensione dell’esecuzione della sanzione disciplinare… delibera di sanzionare la Soc. Lazio con l’obbligo di disputare una gara con la parte del settore indicata dai collaboratori della Procura federale nella propria relazione, sulla base delle informazioni acquisite dal dirigente responsabile dell’ordine pubblico, priva di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione”.

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